Sicurezza interna
La definizione di sicurezza interna subisce continui mutamenti a seconda dei pericoli che minacciano uno Stato. Essa comprende soprattutto i compiti che rientrano nell’ambito della polizia e dalla protezione dello Stato, ma, in misura sempre maggiore anche aspetti della politica in materia di stranieri e di migrazione. Nonostante il termine si riferisca al territorio di uno Stato, la sicurezza interna ha una dimensione marcatamente internazionale. Nessuno Stato, e a maggior ragione uno Stato piccolo come la Svizzera, può garantire da solo la propria sicurezza interna.
La situazione delle minacce nel settore della sicurezza esterna e interna è mutata in modo fondamentale. I pericoli e i rischi assumono progressivamente un carattere transnazionale. In primo piano vi è l’aumento della criminalità organizzata e del turismo criminale transnazionale. I settori che minacciano la Svizzera sono collegati materialmente e geograficamente e pertanto sono necessarie nuove misure di difesa. Le minacce dovute al terrorismo, all’estremismo violento, allo spionaggio, alla proliferazione di armi e materiale nucleare, alla criminalità organizzata e all’uso abusivo delle moderne tecnologie dell’informazione possono essere combattute effettivamente solo mediante un’intensa cooperazione internazionale.
La Costituzione federale statuisce che, nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione
( art. 57). Il Consiglio federale prende provvedimenti anche a tutela della sicurezza interna ed esterna
( art. 185).
Gli strumenti per garantire la sicurezza interna, e quindi quelli della politica di sicurezza, sono la polizia e gli organi di protezione dello Stato, poiché servono a combattere le forme di violenza che possono minacciare vaste aree del nostro Paese e una parte consistente della popolazione.
