Criteri per fotografie digitale

Documenti d’identità dei cittadini svizzeri. Ordinanza del DFGP RU 2010

Art. 12 Fotografia

1 Se l’autorità di rilascio consente di portare con sé la fotografia, quest’ultima dev’essere registrata in una cartella separata su una chiave USB non cifrata e non protetta contro l’accesso (sistema di file FAT 32). Le autorità di rilascio non rispondono
di eventuali perdite di dati registrati sulla chiave USB.

2 La fotografia dev’essere consegnata come immagine a livelli di grigio (8 bit/pixel) in formato JPEG6 compresso e di qualità elevata (dimensioni del file pari a circa 700 KB) nonché in formato Baseline (standard). È vietato ritoccarla.

3 Ad eccezione dei requisiti riguardanti il formato si devono rispettare le prescrizioni del campionario di fotografie di cui all’articolo 13.

4 Per il formato valgono i requisiti seguenti:
a. la dimensione dell’immagine deve essere di 1980 x 1440 pixel (altezza x larghezza);
b. la distanza fra gli occhi (da pupilla a pupilla) deve corrispondere al 15–20 per cento della larghezza dell’immagine;
c. gli occhi devono essere situati in una zona compresa tra il 50 e il 70 per cento dell’altezza dell’immagine misurata dal margine inferiore.

5 La fotografia portata dalla persona richiedente è controllata con l’ausilio di un’immagine registrata sul posto e ulteriormente trattata nel sistema. Non esiste alcun diritto all’uso della fotografia se essa non soddisfa tutti i requisiti.

6 Il fatto di portare una fotografia non comporta una riduzione dell’emolumento. Alla persona richiedente non sono rimborsate le spese.